Cosa succede con il diritto di visita genitori – figli?
Cosa deve fare un genitore che abita in un comune diverso da quello del figlio?
Rispondo subito nello specificare che il diritto di visita del genitore non collocatario è immutato, ciò vale anche per quei rapporti non ancora disciplinati da un provvedimento del Tribunale. Ciò che deve prevalere è il buon senso.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 vieta in maniera assoluta ogni tipo di spostamento all’infuori del comune dove ci si trova, se non per comprovati motivi lavorativi, di estrema necessità o per motivi di salute, limitando così anche gli spostamenti all’interno del comune di residenza.
“E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto in quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”
Il decreto in questione non nega esplicitamente il diritto di visita del genitore non collocatario ma, prevedendo l’eliminazione della possibilità di rientro presso il proprio domicilio e il divieto di spostamento da un comune all’altro, se non per motivi sopra riportati, parrebbe temporaneamente limitativo del diritto di visita del genitore non collocatario.
A soccorso di questa lacuna creata dal D.P.C.M. del 22 marzo è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nelle “Faq” sul decreto #IORESTOACASA chiarisce: “Si. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc), nonché secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, o in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato dai genitori.”
In sostanza: il divieto di spostamento incide sulla libertà personale del soggetto ma non anche sulla efficacia del provvedimento giudiziale già in essere.
Ciò che ad ogni buon conto deve prevalere in questo momento di emergenza sanitaria è il buon senso, mettendo da parte i conflitti, le ostilità, collaborando per il superiore interesse psico-fisico dei propri figli. Se per esercitare il vostro diritto di visita, i vostri figli devono fare il tragitto madre-padre e viceversa per 3 volte alla settimana, gli state imponendo 6 spostamenti in soli 7 giorni. Riflettiamo e tuteliamoli.
Avv. Roberta Bono