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COVID 19 DIRITTO DI VISITA GENITORI – FIGLI
Cosa succede con il diritto di visita genitori – figli?
Cosa deve fare un genitore che abita in un comune diverso da quello del figlio?
Rispondo subito nello specificare che il diritto di visita del genitore non collocatario è immutato, ciò vale anche per quei rapporti non ancora disciplinati da un provvedimento del Tribunale. Ciò che deve prevalere è il buon senso.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 vieta in maniera assoluta ogni tipo di spostamento all’infuori del comune dove ci si trova, se non per comprovati motivi lavorativi, di estrema necessità o per motivi di salute, limitando così anche gli spostamenti all’interno del comune di residenza.
“E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto in quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”
Il decreto in questione non nega esplicitamente il diritto di visita del genitore non collocatario ma, prevedendo l’eliminazione della possibilità di rientro presso il proprio domicilio e il divieto di spostamento da un comune all’altro, se non per motivi sopra riportati, parrebbe temporaneamente limitativo del diritto di visita del genitore non collocatario.
A soccorso di questa lacuna creata dal D.P.C.M. del 22 marzo è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nelle “Faq” sul decreto #IORESTOACASA chiarisce: “Si. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc), nonché secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, o in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato dai genitori.”
In sostanza: il divieto di spostamento incide sulla libertà personale del soggetto ma non anche sulla efficacia del provvedimento giudiziale già in essere.
Ciò che ad ogni buon conto deve prevalere in questo momento di emergenza sanitaria è il buon senso, mettendo da parte i conflitti, le ostilità, collaborando per il superiore interesse psico-fisico dei propri figli. Se per esercitare il vostro diritto di visita, i vostri figli devono fare il tragitto madre-padre e viceversa per 3 volte alla settimana, gli state imponendo 6 spostamenti in soli 7 giorni. Riflettiamo e tuteliamoli.
Avv. Roberta Bono
L’AFFIDO DEGLI ANIMALI DI FAMIGLIA IN CASO DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO.
L’affido degli animali di famiglia in caso di separazione e di scioglimento della convivenza more uxorio è una delle tematiche più affrontate negli ultimi anni.
Infatti, sono sempre più numerose in Italia le famiglie che possiedono un animale domestico e la disgregazione della famiglia comporta un proliferarsi di contese aventi ad oggetto il loro affidamento, in assenza di un puntuale apparato normativo, per il quale gli animali sono considerati delle “res” , ovvero dei beni, e come tali tutelati.
Negli ultimi anni si è però affermato un sentire comune finalizzato a considerare gli animali come esseri senzienti e soggetti di diritti.
In particolare, nell’ambito internazionale e comunitario, l’art.13 TFUE garantisce la tutela del “benessere degli animali in quanto esseri senzienti” e la direttiva 2010/63/UE protegge gli animali utilizzati per esperimenti scientifici.
A livello nazionale il Codice Penale punisce “i delitti contro il sentimento degli animali” dall’ art. 544 bis al 544 sexies e prevede agli artt. 727 e 727 bis c.p. delle contravvenzioni a carico di chi abbandona gli animali e in capo a chi uccide, cattura o detiene animali selvatici protetti.
In riferimento al tema specifico dell’ affido di animali domestici, invece, non si ha alcuna norma specifica. Una proposta legislativa prevede l’aggiunta nel Codice Civile dell’ art. 455 ter, volto ad attribuire sia in caso di separazione che in caso di scioglimento della convivenza more uxorio “l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere” .
Le pochissime pronunce della giurisprudenza a riguardo hanno consolidato l’orientamento volto a tutelare gli animali garantendo loro il maggior grado di benessere.
In particolare in tema di separazione non consensuale, nel 2016 il Tribunale di Roma ha ravvisato nella custodia congiunta il miglior benessere per il cane e ha stabilito la divisione a metà tra i coniugi di ogni spesa relativa.
In un altro caso, la Corte di Cassazione ha collocato il gatto presso il coniuge al quale era stata affidata la figlia minore al fine di protrarre il legame affettivo tra la bambina e l’animale.
Così anche le decisioni del Tribunale di Brescia nel 2018 e da ultimo, del Tribunale di Sciacca hanno privilegiato il maggior benessere dell’animale.
La decisione del Tribunale di Sciacca, pronunciatasi in riferimento sia al cane che al gatto familiare ha disposto l’affido condiviso del cane “indipendentemente dall’ eventuale intestazione del microchip” con alternanza settimanale e suddivisione a metà di ogni spesa e si è basata proprio sul “presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso”.
Per quanto concerne il gatto, ha previsto l’affido esclusivo “in quanto appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’ animale”.
Il criterio del benessere è valutato anche in caso di separazione consensuale: in particolare, una sentenza del Tribunale di Como prevede che i coniugi, nello stabilire le condizioni materiali e personali successive alla rottura del loro legame, possano stabilire anche in relazione all’affido degli animali familiari, enunciando le relative clausole di visita e di mantenimento e, a maggior tutela del benessere dell’animale, la sentenza ha sottolineato che tali clausole debbano essere omologate dal Giudice e preferibilmente essere messe per iscritto con apposita scrittura privata.
In caso di convivenza more uxorio, di regola l’animale domestico deve essere affidato al solo intestatario, salvo che l’ex convivente detentore riesca a dimostrare di essersi preso cura, di aver creato un legame affettivo con l’animale e che sia in grado di garantirgli maggior benessere.
In conclusione, in base alle recenti pronunce giurisprudenziali e all’attuale sentire comune si prevede che l’affido dell’animale debba essere stabilito tenendo in considerazione che esso è un essere senziente e soggetto di diritti e valutando, di volta in volta, nel caso concreto, le condizioni più confacenti al suo maggior benessere .
Avv. Angela Di Vasto
RIPARAZIONI, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI EFFETTUATI CON I SOLDI DI ENTRAMBI I CONIUGI NELLA CASA FAMILIARE INTESTATA AD UNO SOLO DI ESSI
Un motivo di conflitto tra i coniugi in fase di separazione riguarda le spese di natura straordinaria sostenute da entrambi sulla casa familiare che però è intestata ad uno solo di essi.
Bisogna premettere che la separazione scioglie la comunione legale, ai sensi dell’art. 191 c.c.: quindi, con la separazione, ciascun coniuge dovrebbe restituire all’altro le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per soddisfare bisogni di natura personale e non familiare, laddove per bisogni familiari si intendono, ex art. 192 c.c., quelli di mantenimento della famiglia e dei figli, di istruzione, ecc..
Capita spesso che con la separazione personale, il coniuge non proprietario della casa familiare chieda all’altro il rimborso di quanto speso con il proprio patrimonio per ristrutturare l’abitazione.
Per questa fattispecie non esiste un dettato legislativo specifico ed il più generale riferimento normativo è contenuto nell’art. 1150 c.c., intitolato “Riparazioni, miglioramenti e addizioni”, in forza del quale il possessore che abbia apportato miglioramenti, riparazioni, addizioni ad un immobile di proprietà altrui avrebbe diritto di ottenere il rimborso delle spese effettuate oltre che un equo indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 1150, comma 3 c.c..
Lo scopo sotteso all’art. 1150 c.c. è quello di evitare che il contributo economico del possessore per il miglioramento dell’immobile altrui faccia conseguire al suo esclusivo proprietario un ingiustificato arricchimento.
Tuttavia, nel caso della separazione, la prevalente giurisprudenza è saldamente consolidata nel ritenere non rimborsabile all’ex coniuge non proprietario dell’immobile migliorato la somma da questi investita per la ristrutturazione, qualora la ristrutturazione sia stata eseguita per rendere l’abitazione rispondente ai bisogni ed agli scopi familiari. Infatti, la Suprema Corte – sentenza n. 10942/2015 – ha stabilito che il coniuge non proprietario non ha diritto al rimborso nel caso in cui: “le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l’esborso si riveli sostenuto in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.” .
In base a tale sentenza le spese effettuate per svolgere i lavori di cui all’art. 1150 c.c. non sono rimborsabili se necessarie a rendere l’immobile più adeguato alle esigenze familiari e ciò sulla base dell’art. 143 c.c. che prevede che i coniugi debbano collaborare, secondo le rispettive capacità, nell’interesse della famiglia per contribuirne ai bisogni.
Sebbene le spese sostenute non siano ripetibili, secondo il medesimo dettato giurisprudenziale, il coniuge non proprietario potrebbe avere diritto ad ottenere l’equo indennizzo di cui all’art. 1150, comma 3 c.c., purché provi il proprio contributo economico, l’effettivo incremento del valore patrimoniale dell’immobile e che le spese non siano state effettuate all’esclusivo fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Si rileva per completezza, che una recente sentenza della Cassazione (n. 20207/2017) ha riconosciuto al coniuge non proprietario il diritto di ottenere il rimborso e le indennità Si tratta, tuttavia, di un orientamento giurisprudenziale per ora isolato, fondato sulla considerazione che l’obbligazione che prevede il rimborso e l’indennità è sorta successivamente alla separazione personale tra i coniugi, ovvero in un’epoca in cui non è applicabile l’art. 143 c.c., vigente solo in costanza di matrimonio.
In conclusione, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui i coniugi apportino ciascuno a proprie spese miglioramenti, riparazioni ed addizioni ad un immobile di cui solo uno ne sia proprietario, l’ex coniuge non proprietario non potrà richiedere alcun rimborso delle spese effettuate ma solo un equo indennizzo determinato ai sensi dell’ art. 1150, comma 3 c.c., purché provi in quale misura le ha effettuate, lo scopo delle spese – differente dal soddisfacimento dei bisogni familiari – e l’incremento di valore patrimoniale dell’immobile.
Avv. Angela Di Vasto
Dott.ssa Carolina Cattaneo
ART. 660 C.P.MOLESTIA O DISTURBO DELLE PERSONE (CON IL MEZZO DEL TELEFONO)
Il reato in questione è disciplinato dall’art. 660 c.p.. Trattasi di un reato contravvenzionale d’evento, a forma libera (può essere commesso mediante qualsiasi condotta) e di un reato comune (può essere commesso da chiunque).
E’ procedibile d’ufficio. Dunque l’assenza di querela o la remissione della querela non determinano alcuna influenza sulla procedibilità del reato.
Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico.
Si perfeziona arrecando ad un soggetto molestia o disturbo col mezzo del telefono. Il soggetto deve agire con dolo specifico, ovvero deve tenere la condotta per petulanza o per un motivo biasimevole. Le correnti maggioritarie hanno definito la petulanza come una modalità d’agire vessatoria, pressante e tale da minare la libertà e la quiete dell’individuo che la subisce. Il motivo biasimevole indica sia un movente che di per sè risulti riprovevole, sia un movente che viene percepito soggettivamente dalla vittima come riprovevole.
Tale reato è punito con la pena alternativa dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda fino a 516 €.
L’ alternatività della pena e la natura contravvenzionale del reato di cui all’art.660 c.p. determinano la possibilità di richiedere l’applicazione dell’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p.p..
Oblazione Facoltativa
Trattasi di un istituto giuridico facoltativo, perché l’imputato ha la facoltà di richiederne l’applicazione e l’autorità giudiziaria può valutarne la concessione avvalendosi dei criteri di cui all’art. 133 c.p..
Atteso quanto sopra, l’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p. si differenzia da quella obbligatoria di cui all’art. 162 c.p., la quale si applica obbligatoriamente per i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda.
Esaminata la compatibilità dell’istituto dell’oblazione facoltativa con il reato di cui all’art. 660 c.p., occorre affrontarne i relativi aspetti e risvolti procedurali.
La disciplina relativa alla domanda di oblazione è prevista dall’art. 141 D.L.Vo 271/89.
Se l’istanza viene già proposta in sede di indagini preliminari (può essere svolta anche in fase processuale, purché prima dell’ apertura del dibattimento) deve essere rivolta al pubblico ministero, il quale esaminata la richiesta, la trasmette con il relativo parere e gli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
Questi, allora, può respingere con ordinanza la domanda e, se necessario, restituire gli atti al pubblico ministero, oppure può accogliere la richiesta di oblazione.
In caso di accoglimento, il giudice per le indagini preliminari determina con ordinanza la somma che l’interessato deve versare, stabilendone il termine massimo di dieci giorni e dandone il relativo avviso.
In caso di oblazione facoltativa, la somma da versare consiste nella metà del massimo dell’ammenda. Il reato di cui all’art. 660 c.p. prevede un’ammenda pari ad un massimo di 516 €, perciò, la somma da versare in caso di applicazione di oblazione facoltativa sarà pari ad € 258, oltre alle spese processuali.
Si rammenta che tale somma non è rateizzabile, poiché il suo ammontare è stabilito direttamente dalla legge e non è soggetto al margine di discrezionalità della valutazione delle condizioni economiche del reo.
L’ammesso all’oblazione deve versare la somma entro il limite massimo stabilito dal giudice e deve effettuare il pagamento tramite il modello F23 dell’Agenzia delle entrate.
L’originale dell’attestazione dell’avvenuto pagamento viene poi depositato presso la cancelleria del gip ed il giudice per le indagini preliminari dichiara con sentenza estinto il reato di cui all’art.660 c.p..
In conclusione, essendo il reato di cui all’art. 660 c.p. di natura contravvenzionale ed essendo punito con pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda può essere ammesso all’applicazione dell’istituto giuridico dell’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis c.p., con conseguente estinzione del reato.
Avv. Roberta Bono
Dott.ssa Carolina Cattaneo
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